Dall’Osservatorio sul Diritto del Lavoro di Toffoletto De Luca Tamajo: Scarso Rendimento e licenziamento per poor performance: nella nuova Law Maps™ un confronto sui rischi in 38 Paesi

Last Updated on Luglio 30, 2019

Lo scarso rendimento costituisce un giustificato motivo di licenziamento, tuttavia in Italia e in molti altri Paesi le modalità di contestazione ed eventuale recesso dal rapporto di lavoro sono delicate e il rischio di contenzioso alto.

È quanto emerge dall’indagine condotta da Toffoletto De Luca, uno dei maggiori studi legali italiani specializzato in diritto del lavoro, sindacale e contratti di agenzia, sulla possibilità per il datore di lavoro di licenziare un dipendente per poor performance. L’analisi è illustrata nella Law Maps™ Scarso Rendimento , una delle mappe interattive risultato di complessi studi di diritto comparato svolti in collaborazione con Ius Laboris™, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro che lo Studio ha contribuito a fondare. 

L’inadempimento dell’obbligazione di rendere la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura della mansione e nell’interesse dell’impresa, può costituire un giustificato motivo di recesso.

«Analizzando la nostra Law MapsTM, si può concludere che, seppur con differenze alle volte anche importanti, la fattispecie è contemplata in quasi tutti gli ordinamenti», sottolinea l’avvocato Francesco Lorenzi di Toffoletto De Luca Tamajo.

In Italia, secondo una giurisprudenza consolidata, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore di lavoro è in grado di provare: i) che il lavoratore ha raggiunto un risultato inferiore rispetto alla media delle prestazioni rese dai colleghi con medesima qualifica e mansione, ii) che lo scostamento registrato è notevole e che iii) la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza o da imperizia del lavoratore stesso e non sia imputabile alla società. 

La situazione internazionale

A livello globale lo scarso rendimento è considerato un fattore da monitorare, seppure nelle diverse legislazioni abbia un peso differente. In Paesi come Messico, Cile, Finlandia, Moldavia e Irlanda lo scarso rendimento non costituisce da solo un valido motivo di recesso, ma necessita di altri «indicatori».

All’estremo opposto si trovano paesi quali Belgio, Brasile, Svizzera o Grecia in cui il licenziamento per scarso rendimento è possibile e i rischi per l’azienda sono contenuti o perché la legge non richiede che il licenziamento sia motivato – come in Brasile -, o perché il datore può licenziare un dipendente per qualsiasi ragione purché non si tratti di un motivo manifestamente irragionevole – come accade in Belgio.

In altri Paesi ancora, tra i quali UK, USA, Francia, Spagna, Olanda, Germania Russia, Costa Rica e Sud Africa, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore rispetta la procedura disciplinare ed è in grado di dimostrare la prolungata scarsa performance del dipendente.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.