Decreto Aprile

Last Updated on Settembre 16, 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile  2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 44 che introduce nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito segnaliamo alcune delle novità di interesse lavoristico.

RESTRIZIONI E SPOSTAMENTI 

Introdotta la proroga fino al 30 aprile 2021 delle misure restrittive previste dal DPCM del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal nuovo decreto) e dal DL n. 30/2021 (c.d. DL Pasqua).

In particolare, il provvedimento prevede:

  • l’applicazione nei territori in area gialla delle restrizioni previste per la zona arancione;
  • l’individuazione della zona rossa sulla base dei criteri previsti dal DL Pasqua ovvero nei territori in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Resta ferma la facoltà per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure della zona rossa nonché ulteriori restrizioni nelle: (i) province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o (ii) nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusione o induca malattia grave;
  • la possibilità nelle regioni arancioni di spostarsi dalle ore 5 alle 22 per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni e ai disabili o non autosufficienti conviventi) verso un’altra abitazione privata all’interno del proprio comune.

ATTIVITÀ DIDATTICA  

Disposto lo svolgimento inderogabilmente in presenza della didattica dell’infanzia, delle elementari e della prima media nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021 sull’intero territorio nazionale.

Per i successivi gradi di istruzione, invece, nelle zone arancioni e gialle è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca mentre in quelle rosse i servizi educativi si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità della presenza solo per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

VACCINI 

Obbligo per il personale sanitario

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza è introdotto l’obbligo di vaccinazione gratuita per il personale medico e sanitario che esercita l’attività in strutture pubbliche, private, farmacie, para farmacie e studi professionali.

Il provvedimento specifica che la vaccinazione:

  • costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati,
  • può essere omessa o differita solo in caso di attestato pericolo per la salute.

È prevista, inoltre, una dettagliata procedura per l’operatività dell’obbligo in questione con adempimenti a carico degli Ordini Professionali coinvolti, dei datori di lavoro e dell’ASL territorialmente competenti. Proprio queste ultime, infatti, in caso di inottemperanza al sovra citato obbligo, devono darne comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine Professionale di appartenenza. Siffatto accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni lavorative.

Il datore di lavoro, ricevuta la predetta comunicazione, ove possibile adibisce il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, che non implichino il rischio di contagio, con riconoscimento del relativo trattamento. Qualora tale assegnazione non sia praticabile, l’azienda procede alla sospensione del rapporto senza diritto alla retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo di vaccinazione o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Responsabilità penale del personale sanitario

È esclusa la responsabilità del personale medico e sanitario per eventuali reati di omicidio colposo o lesioni colpose verificatisi a causa dalla somministrazione del vaccino, ove quest’ultima risulti conforme alle prescrizioni vigenti.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.