Decreto Sostegni

Last Updated on Settembre 16, 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo (c.d. Decreto Sostegni) che rinnova alcune delle misure di sostegno economico per i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 23 marzo 2021.

Di seguito una sintesi delle principali novità relative alla gestione del personale.

AMMORTIZZATORI     

  • A. Cig Covid-19 (art. 8, commi da 1 a 7)

Riconosciuti a tutti i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 ulteriori periodi di ammortizzatori con causale Covid-19 senza pagamento del contributo addizionale e propriamente:

  • 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (ex artt. 19 e 20 del DL Cura Italia convertito) da fruire nel periodo compreso tra  il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario (FIS e Fondi) e cassa integrazione in deroga (ex artt. da 19 a 22-quater del DL Cura Italia convertito) da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Le domande di accesso agli ammortizzatori in questione devono, a pena di decadenza, essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Il legislatore ha precisato che tale termine in sede di prima applicazione scade il 30 aprile 2021.

Il Decreto specifica che l’erogazione dei nuovi trattamenti di integrazione salariale può avvenire sia con la modalità di pagamento diretto dell’INPS, ivi incluso il meccanismo dell’anticipazione da parte dell’Ente nella misura del 40%, sia con le modalità ordinarie, cioè mediante corresponsione da parte dell’impresa.

In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere alla suddetta anticipazione, il datore deve procedere all’invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro: i) la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o ii) entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione se tale termine sia posteriore a quello di cui alla lettera i). Tuttavia, in sede di prima applicazione, i termini di cui alle lettere i) e ii) sono spostati al 22 aprile 2021 se tale data sia ad essi posteriore. Il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano invece a carico del datore qualora non adempia nei termini sopra menzionati.

  • B. Cisoa (art. 8, comma 8)

Previsto un nuovo periodo di cassa integrazione salariale (ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis del DL Cura Italia convertito) per gli operai agricoli, c.d. CISOA, per un massimo di 120 giorni fruibile dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, pari, secondo la normativa vigente (art. 8 L. n. 457/1972), rispettivamente a 90 giorni e a oltre 180 giornate lavorative in un anno.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (art. 8, commi da 9 a 11) 

Restano preclusi sino al 30 giugno 2021 i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sospese le relative procedure.

A decorrere dal 1° luglio 2021:

  • le imprese che ricadono nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (industria ed edilizia) potranno riprendere a licenziare per motivi oggettivi;
  • le imprese che, invece, ricadono in area FIS, cassa in deroga e CISOA continueranno a dover rispettare il c.d. blocco dei licenziamenti sino al 31 ottobre 2021. In tal senso, il testo normativo non chiarisce se, per l’operatività del divieto, sia necessaria o meno l’effettiva fruizione dell’ammortizzatore. In attesa di chiarimenti è, pertanto, preferibile ritenere che  per queste aziende il blocco operi sino al 31 ottobre p.v. a prescindere dal ricorso all’ammortizzatore.

Il Decreto prevede che la preclusione o la sospensione non si applicano:

  1. per il personale coinvolto in un cambio appalto nei confronti del quale trovi applicazione una “clausola sociale”;
  2. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa senza messa in liquidazione;
  3. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (purché non si configuri un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c.);
  4. alle risoluzioni del rapporto di lavoro incentivate nell’ambito di accordi collettivi aziendali (con riconoscimento della Naspi ai lavoratori aderenti);
  5. in caso di fallimento quando non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

INDENNITÀ SETTORI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT (art. 10)

Riconosciuta dall’INPS un’indennità di 2.400 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari dell’una tantum prevista dal Decreto Ristori omnibus convertito, nonché alle seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nonché lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in tali settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (entrata in vigore del presente Decreto), con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo;
  • stagionali operanti in altri settori che abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo;
  • intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo  2021;
  • autonomi occasionali che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021;
  • incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro;
  • a tempo determinato del settore turismo che abbiano avuto contratti di almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 o nell’anno 2018;
  • dello spettacolo che nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 abbiano almeno 30 contributi giornalieri e un reddito non superiore a 75.000 euro o almeno 7 contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro.

Le predette indennità non sono tra loro cumulabili, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R e la relativa domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite il modello appositamente predisposto dall’Ente.

Per i collaboratori del settore sportivo danneggiati dall’emergenza Covid-19 prevista, per l’anno 2021, un’indennità di importo variabile da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro, in base ai compensi percepiti nell’anno di imposta 2019.

LAVORATORI FRAGILI (art. 15)

Estese dal 28 febbraio al 30 giugno 2021 le misure a tutela dei dipendenti (pubblici e privati) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio (derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita) o disabili gravi di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del DL Cura Italia convertito (così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021), che prevedono:

  • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile. In tal senso, il Decreto specifica che tali periodi di assenza non rientrano nel calcolo del comporto;
  • lo svolgimento di regola della prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il provvedimento è dunque intervenuto a prorogare le tutele per i lavoratori fragili con efficacia retroattiva a far data dal 1 marzo 2021, colmando il vuoto normativo creatosi dopo il 28 febbraio (data di cessazione degli effetti della proroga delle misure in questione disposta della Legge di Bilancio).

NASPI (art. 16)

Semplificate le condizioni di accesso alla Naspi che, a decorrere dal 23 marzo e sino al 31 dicembre 2021, è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di aver maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 22/15).

CONTRATTI A TERMINE (art. 17)

Estesa dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 la possibilità, ex art. 93 DL Rilancio convertito (DL n. 34/2020), di rinnovare o prorogare – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Tuttavia, il Decreto precisa che ai fini dell’applicazione del citato articolo 93 così come modificato non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe eventualmente già intervenuti sino alla data del 23 marzo 2021.

ESONERO SETTORE AGRICOLO (art.19)

Riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021 per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura appartenenti ai settori specificamente individuati (e.g. commercio di fiori e piante, produzione di vino e birra, attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole), l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a loro carico. L’incentivo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.

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