Fondo Nuove Competenze: cosa c’è da sapere

Last Updated on Ottobre 13, 2021

Di: Avv. Wanda Falco

*Articolo aggiornato al 16 febbraio 2021

Con l’art. 88, comma 1 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stato istituito presso l’ANPAL il Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo nasce con lo scopo di aiutare le imprese a sviluppare le nuove competenze necessarie per la ripresa dopo la crisi provocata dal Covid, o più semplicemente per affrontare in modo adeguato nuove sfide di mercato o sviluppare nuovi prodotti, tecnologie e servizi, facendosi carico dei costi del lavoro necessari per formare i dipendenti.

Il fondo finanzia infatti tutti i costi del lavoro – retributivi e contributivi – di tutti i dipendenti impegnati in attività formative finalizzate allo sviluppo di nuove competenze (fino ad un massimo di 250 ore per dipendente) secondo quanto previsto in un apposito piano formativo definito d’intesa con le Organizzazioni Sindacali.

Le attività formative possono essere finalizzate anche all’acquisizione di competenze utili ai lavoratori per un loro re-impiego e quindi per aumentarne l’occupabilità nel caso l’impresa preveda un percorso di riorganizzazione interna con esuberi.

Il meccanismo, innovativo e potenzialmente molto efficace, risulta anche relativamente semplice nella sua attuazione.

Dopo avere definito le competenze necessarie per le nuove sfide il datore di lavoro procede a programmare un percorso formativo da effettuarsi durante le ore di lavoro. Sulla scorta di tale previsione e del relativo piano formativo concorda quindi con le OOSS una riduzione temporanea delle ore di lavoro, per destinare le stesse alle attività formative necessarie. Raggiunta l’intesa su tale riduzione, il datore di lavoro può procedere alla richiesta di finanziamento per tali ore ad ANPAL che erogherà il 70% dei relativi costi (retribuzione + contributi) attraverso INPS. Concluso il percorso formativo ed attestato il raggiungimento degli esiti previsti in termini di competenze ANPAL erogherà il restante 30%.

È importante sottolineare che ANPAL sostiene i costi del lavoro e non quelli della formazione (docenti, progettazione, aule, ecc.) i quali viceversa oltre che direttamente dal datore di lavoro, ben potranno essere finanziati da altri soggetti (fondi interprofessionali ad esempio).

In altre parole si tratta di una riduzione (temporanea) dell’orario di lavoro finanziata con risorse pubbliche in cui però, a differenza che nella cassa integrazione, per la parte di orario non lavorata il dipendente (che, giova sottolinearlo, non soffre alcuna riduzione della sua retribuzione) non è inattivo, ma è impegnato in attività formative. I percorsi formativi possono rispondere alle necessità aziendali derivanti da mutate esigenze organizzative e produttive ovvero all’opportunità di favorire la ricollocazione sul mercato dei lavoratori.

La dotazione iniziale del fondo è di 230 milioni di euro incrementata di ulteriori 200 milioni per l’anno 2020 e di ulteriori 300 per l’anno 2021.

Si segnala che in materia, ad oggi, le fonti di riferimento sono il Decreto Interministeriale attuativo del 09/10/2020, l’Avviso Pubblico Fondo Nuove competenze di ANPAL del 04/11/2020 e le faq ANPAL del 23/11/2020 aggiornate poi il 27/11/2020.

Vediamo, pertanto, nel dettaglio i destinatari, i requisiti di accesso, la procedura da seguire e i rapporti con altri istituti come la cassa integrazione.

Destinatari e requisiti di accesso

In data 09/10/2020 il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia ha emanato un decreto interministeriale con cui sono stabilite le modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze, come previsto dall’art. 88 del D.L. Rilancio.

Tale decreto è stato modificato e integrato dal decreto interministeriale del 22/01/2021.

Possono accedere al Fondo tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Si deve trattare di contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (art. 88 D.L. Rilancio).

Tali accordi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 (anche se tale data pare verrà procrastinata) e devono prevedere:

  • il progetto formativo comprensivo dei percorsi di validazione delle competenze in ingresso ed in esito;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto nel caso in cui la formazione sia erogata da parte dell’impresa.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore è individuato in 250 ore.

Non c’è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze: sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale.

Il progetto formativo di sviluppo delle competenze

Come anticipato, oltre all’accordo con le OO.SS., è necessaria l’elaborazione di un progetto per lo sviluppo delle competenze che deve contenere l’individuazione degli obiettivi di apprendimento, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore della formazione, della modalità di svolgimento e della durata del percorso.

Nel progetto, inoltre, l’azienda deve specificare in che modo intende valorizzare il patrimonio di competenze del lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze, personalizzare i percorsi di apprendimento nonché garantire la trasparenza e attestare le competenze acquisite all’esito dei percorsi.

I soggetti erogatori dei percorsi formativi sono:

  • gli enti accreditati per la formazione a livello nazionale e regionale;
  • altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione (es. università, istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Istituti Tecnici Superiori, centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione);
  • la stessa impresa che ha presentato domanda qualora sia in possesso dei requisiti per la stessa e tale capacità sia formalizzata dall’accordo collettivo.

La procedura

Per quanto riguarda la procedura da seguire per poter accedere al Fondo, è necessario in primis stipulare l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario ed elaborare il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze.

Le domande di accesso al FNC devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.

All’istanza bisogna allegare:

  • l’accordo collettivo;
  • il progetto formativo;
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze.

Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi 10 giorni dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

L’ente valuta le istanze secondo il criterio cronologico di presentazione, verificandone la conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti.

Se l’istanza presenta tutti i requisiti necessari, ANPAL la approva e determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (l’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale tramite l’INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL).

In caso di documentazione incompleta, invece, ANPAL invia una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della medesima bisogna trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione.

L’istanza sospesa per decorrenza del termine di 10 giorni è riattivata al momento dell’eventuale e successiva presentazione della documentazione richiesta.

In caso di non adeguatezza e completezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l’istanza è rigettata, ma il rigetto non preclude la possibilità di presentarne una nuova.

Le attività di sviluppo delle competenze potranno iniziare anche nel 2021 purché si concludano entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL (120 in caso di coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali). I termini di 90 e 120 giorni non sono perentori per cui, in presenza di comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.

In sede di presentazione della richiesta di saldo (da effettuare utilizzando l’apposito modello) dell’istanza al Fondo Nuove Competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo, unitamente all’elenco dei lavoratori coinvolti e alle informazioni sui partecipanti indicate nell’allegato 5 all’Avviso Pubblico FNC.

Fondo Nuove Competenze, CIG e contratto di solidarietà

Per quanto riguarda i rapporti tra FNC e Cassa integrazione ANPAL nelle faq del 23 novembre 2020 ha precisato che c’è compatibilità tra l’accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore ovvero lo stesso periodo.

Pertanto, i lavoratori in cassa integrazione o percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa e dal Fondo: devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC.

Analogamente, l’istanza di accesso al FNC può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidarietà non essendo possibile la coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidarietà e quote di lavoro in FNC.

Contattaci

Sfruttare a pieno tutti gli strumenti messi in campo dal Governo per affrontare la crisi derivante dall’emergenza Coronavirus è fondamentale Per questo abbiamo costituito una task force specializzata e dedicata all’organizzazione e utilizzo del Fondo Nuove Competenze, coordinata dai nostri partner Aldo Bottini e Roberto Corno . Per ogni questione sulle problematiche giuslavoristiche ed organizzative connesse al FNC, potete fare riferimento al Vostro contatto abituale dello Studio oppure direttamente al team all’indirizzo sab@toffolettodeluca.it oppure src@toffolettodeluca.it

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