Formazione permanente: cosa è cambiato dall’art.18 ad oggi

Last Updated on Maggio 30, 2016

Nell’ambito della Formazione permanente della Scuola Superiore della Magistratura, il professore avvocato Raffaele De Luca Tamajo, senior partner, e l’avvocato Aldo Bottini, partner dello Studio, interverranno come relatori alla prima edizione del corso «Dall’art. 18 dello Statuto al contratto a tutele crescenti».

In particolare, oggi l’avvocato Bottini approfondirà il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre domani 31 maggio il professore De Luca Tamajo parlerà del licenziamento disciplinare.

Il Corso, rivolto ai magistrati, si propone di verificare se si sia verificata una qualche stabilizzazione degli orientamenti giudiziali sul nuovo testo dell’art. 18 e l’influenza che tali orientamenti proiettano sull’interpretazione del contratto a tutele crescenti, anche alla luce dei principi costituzionali e comunitari, che tutt’oggi richiamano l’esigenza di un contemperamento equilibrato e razionale fra le ragioni di tutela del lavoro e il riconoscimento del “potere privato” che fa capo all’imprenditore.

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In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.