Il licenziamento intimato via mail, whatsapp o sms: a quali condizioni è legittimo?

Last Updated on Gennaio 17, 2020

Di: Avv. Wanda Falco

L’avvento di nuove tecnologie informatiche e di nuovi mezzi di comunicazione ha portato, tra gli altri, l’effetto di riformare nella prassi le modalità di irrogazione del licenziamento. 

In particolare, è sempre più diffusa la comunicazione del licenziamento tramite mail, sms o messaggi whatsapp in ordine ai quali sono sorti dubbi circa l’idoneità degli stessi a garantire la forma scritta del licenziamento, quale elemento essenziale e imprescindibile, previsto dall’art. 2 L. 604/66 a pena di inefficacia.

Tali dubbi derivano dal fatto che il legislatore nulla specifica circa le modalità di comunicazione del licenziamento ovvero se sia valida, ad esempio, la trasmissione tramite corriere e servizio postale o se sia necessaria la consegna diretta a mani. 

A fronte del silenzio legislativo, la giurisprudenza ha ritenuto che si debbano considerare valide tutte quelle modalità che comportino la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità e che diano, dunque, certezza del fatto che esso sia venuto a conoscenza del lavoratore e del momento di tale conoscenza (essendo il licenziamento un atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti una volta giunto a conoscenza del destinatario).

Da ciò è conseguito che la giurisprudenza ha considerato legittimo il recapito a mano del documento al destinatario, la consegna a mano a mezzo d’incaricati e la trasmissione tramite raccomandata (Cass. 23061/2007; Cass. 6527/2003).

Vediamo ora nel dettaglio alcuni casi in cui il licenziamento, invece, non sia stato comunicato a mezzo lettera raccomandata o recapito a mani, ma via mail, sms o whatsapp.

Caso 1 licenziamento via mail

Il primo caso riguarda un’ipotesi di licenziamento comunicato mediante invio di una e-mail al dipendente (Cass. 29753/2017).

La Corte, richiamando un orientamento consolidato, ha spiegato che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, “con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, pertanto, anche mediante invio di una e-mail”. 

In sostanza, ciò che rileva è che vi sia la certezza che l’e-mail sia venuta a conoscenza lavoratore, certezza che può derivare dalla risposta alla mail da parte del soggetto licenziato o, come nella specie, dalla circostanza che il dipendente successivamente alla comunicazione del datore abbia inviato una serie di mail ai colleghi di lavoro nelle quali abbia raccontato l’interruzione per volontà datoriale del suo rapporto di lavoro.

Caso 2 licenziamento via Whatsapp

Il secondo caso che ha destato particolare interesse negli addetti ai lavori è quello relativo a un licenziamento intimato a mezzo Whatsapp (Trib. di Catania, ordinanza del 27/06/2017).

Il giudice di merito ha ritenuto idoneo all’assolvimento dell’onere della forma scritta il licenziamento intimato con tale modalità, coerentemente con l’assenza di forme sacramentali obbligatorie. 

Il messaggio whatsapp è, infatti, un documento informatico imputato con certezza al datore di lavoro e dal quale discende l’inequivoca volontà di licenziare comunicata efficacemente al dipendente, tutte circostanze dimostrate, nel caso di specie, dal fatto che il dipendente aveva provveduto tempestivamente a formulare l’impugnazione stragiudiziale.

Caso 3 licenziamento via sms

Il terzo caso riguarda un licenziamento intimato tramite invio di un sms dal seguente contenuto: “purtroppo ci sarà un cambio societario che non mi consente più di avvalermi della tua preziosa collaborazione. Ti ringrazio per il momento e ti auguro il meglio per la tua vita” (Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 05/07/2016, n. 629).

Anche in questo caso l’sms è stato inteso dal destinatario come l’effettiva comunicazione di un licenziamento proveniente da un’utenza telefonica aziendale, al punto che il dipendente aveva subito provveduto alla relativa impugnazione stragiudiziale. L’sms in questione è stato, dunque, reputato dai giudici uno strumento formalmente legittimo per l’irrogazione del licenziamento, stante la sua idoneità a dare certezza circa la provenienza da parte del datore di lavoro/mittente e a garantire l’intellegibilità dei contenuti della comunicazione, caratterizzati da una chiara volontà rescissoria nonostante la modalità informatica. 

A tal riguardo i giudici di merito ricordano un risalente orientamento secondo cui la finalità perseguita dal legislatore attraverso l’imposizione della forma scritta del licenziamento è soddisfatta ogni qual volta il documento scritto basti all’estrinsecazione formale di detta volontà, cosa che si verifica anche col telegramma dettato per mezzo del servizio telefonico, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza (Cass. 10291/2005; Cass. 19689/2003). A tale telegramma dettato per telefono può essere assimilato l’sms nel momento il cui il dipendente dia per pacifica la provenienza da utenza telefonica aziendale, come dimostrato, ad esempio, dalla tempestiva impugnazione stragiudiziale.

Conclusioni

Le sentenze citate, oltre ad affrontare una questione di particolare attualità, sono di indiscussa rilevanza soprattutto per i datori di lavoro delle imprese di minori dimensioni dove è più frequente l’intimazione del recesso con modalità di comunicazione diverse dalla tradizionale lettera raccomandata. 

In sostanza, le pronunzie in questione evidenziano che, affinché sia legittimo il licenziamento comunicato con strumenti non convenzionali, è necessario che questi siano tali che emerga in maniera inequivoca la volontà datoriale di licenziarenon ci siano dubbi sulla provenienza della comunicazione da parte del datore e il relativo contenuto sia pervenuto a conoscenza del lavoratore, circostanze in genere dimostrate, ad esempio, dal fatto che il dipendente proceda tempestivamente all’impugnazione stragiudiziale.

Infatti, se scopo della forma scritta è di far conoscere al dipendente il licenziamento, quest’ultimo non potrebbe impugnare il provvedimento perché ricevuto, ad esempio, con sms senza inevitabilmente ammettere di averlo ricevuto. In sostanza, la forma scritta – anche se con modalità informatiche – ha raggiunto il suo scopo ed è, dunque, valida.

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