Ius Laboris: Paesi a confronto – Il diritto del lavoro nella gestione di una ristrutturazione transnazionale in Europa

Last Updated on Ottobre 28, 2016

Lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci ha ospitato a Milano il workshop “How to manage a transnational restructuring – The basics & insider tips from around Europe” tenuto dal Restructuring International Practice Group (IPG) di Ius Laboris, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro che lo Studio rappresenta in Italia.

Sono sempre di più le operazioni di M&A che vedono coinvolte aziende di diversi Paesi. Uno degli aspetti principali che le società devono considerare in queste occasioni è quello legato al diritto del lavoro, soprattutto  nei casi di successive riorganizzazioni e ristrutturazioni a livello transnazionale che coinvolgono le giurisdizioni dei diversi Paesi.

Durante il workshop, gli esperti di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia si sono confrontati sulle normative riguardanti la gestione delle risorse umane, mettendo a confronto la legislazione dei propri Paesi su licenziamenti collettivi e trasferimenti di azienda, con un focus specifico sulle normative che regolamentano le procedure di informazione e consultazione sindacale.

 Il panorama che ne è risultato è molto variegato e le problematiche con le quali le aziende si scontrano possono essere molto diverse da Paese a Paese.

«Se esaminiamo, per esempio, uno dei temi tra i più delicati, cioè le procedure di licenziamento collettivo, è facile evidenziare come ogni giurisdizione abbia specifiche regolamentazioni che debbono necessariamente coordinarsi con quelle degli altri paesi coinvolti in quanto l’attuazione di una procedura, formalmente corretta in una nazione, può ripercuotersi negativamente su quella avviata in altro paese. Una collaborazione tra HR e legali di tutti i paesi interessati al processo è fondamentale per il successo dello stesso – ha commentato l’avvocato Emanuela Nespoli, partner dello studio, membro dell’IPG di Ius Laboris e relatrice al workshop. ».

Al dibattito, moderato dalla responsabile delle risorse umane di Barclays Italia, Milvia Sica, hanno partecipato per l’Italia l’avvocato Emanuela Nespoli, partner di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci; per il Belgio l’avvocato Jean-Paul Lacomble, partner di Claeys & Engels; l’avvocato francese Judith Adams-Biron di Capstan Avocats; per la Germania lo studio Kliemt & Vollstadt con il partner Alexander Ulrich e l’avvocato Colin Leckey, partner di Lewis Silkin, per la Gran Bretagna – tutti membri di Ius Laboris.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.