Le regole anti-Covid dal 16 gennaio

Last Updated on Gennaio 19, 2021

Il 14 gennaio 2021 il Governo ha adottato altri due provvedimenti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, in particolare:

  • il Decreto Legge n. 2 che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021 e istituisce un’area c.d. “bianca” nella quale si collocheranno le regioni con un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In dette zone non troveranno applicazione le misure restrittive previste dai DPCM, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli nell’ottica di una riapertura generalizzata;
  • un nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 differenziate sulla base dei tre livelli di rischio individuati con i consueti colori giallo, arancione e rosso.

Allo stato, tenuto conto delle Ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, continuano a distinguersi tre aree territoriali:

  • area c.d. gialla cui appartengono Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana; 
  • area c.d. arancione cui appartengono Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;
  • area c.d. rossa cui appartengono Lombardia, Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano.

È ancora lontana la possibilità di vedersi riconosciuto il nuovo colore bianco.  

Le disposizioni del Decreto sono efficaci dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 mentre l’attuale classificazione regionale è valida sino al 31 gennaio 2021.

Di seguito una sintesi delle principali restrizioni in vigore.

AREA GIALLA 

SPOSTAMENTI

E’ confermato il divieto di circolare dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute.

È consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata, in ambito regionale e nella fascia oraria non coperta dal “coprifuoco”, fino a un massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di 14 anni e ai disabili o non autosufficienti conviventi). 

Inoltre, per il periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, è vietato ogni spostamento – non sorretto da comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute – in entrata e in uscita dalle regioni, fermo restando la possibilità di recarsi nella propria residenza, domicilio o abitazione.

ATTIVITA’ ECONOMICHE

Si confermano le sospensioni già in vigore tra cui quelle relative a sale giochi, teatri, parchi tematici e di divertimento, sale da ballo e si introducono misure restrittive per le attività di ristorazione. A tal riguardo, si segnala che:

  • sono consentiti dalle ore 5 alle 18 i servizi di ristorazione con possibilità anche di consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
  • è vietato dopo le ore 18 il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperto al pubblico;
  • resta consentita la ristorazione negli alberghi, limitatamente ai propri clienti;
  • è sempre possibile la consegna a domicilio;
  • è ammessa fino alle 22 la ristorazione con asporto (con divieto di consumazione sul posto o nell’adiacenze) fatta eccezione per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella di bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ateco 56.3) e di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (codice ateco 47.25) per i quali l’asporto è consentito solo sino alle 18. 

Restano aperte le attività commerciali al dettaglio a condizione che si assicurino il distanziamento, gli ingressi dilazionati e il divieto di permanenza nei locali più del tempo necessario all’acquisto. È, tuttavia, disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole.

Sono riaperti i musei e gli altri luoghi di cultura nei giorni feriali ed entro limiti variabili in base al flusso dei visitatori e la capienza degli stessi. 

Infine, per tutte le attività economiche non interessate da provvedimenti restrittivi è confermato l’obbligo di rispettare le misure anti-contagio previste nei protocolli condivisi già in vigore e propriamente:

  • il Protocollo tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 per gli ambienti di lavoro;
  • il Protocollo tra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero del Lavoro e parti sociali del 24 aprile 2020 per i cantieri;
  • il Protocollo tra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei Trasporti e parti sociali del 20 marzo 2020 per i settori del trasporto e della logistica.

ATTIVITA’ SPORTIVE

Confermate le chiusure delle palestre e delle piscine.

Resta consentito, invece, svolgere l’attività motoria o sportiva all’aperto, fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza.

Dal 15 febbraio 2021 è disposta anche la riapertura degli impianti per gli sciatori amatoriali, previa adozione di apposite linee guida.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Sono confermate le raccomandazioni in merito all’utilizzo della modalità di lavoro agile, alla fruizione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, all’applicazione dei protocolli anti-contagio e alla sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a tal fine agli ammortizzatori sociali.

SMART WORKING E INGRESSI DIFFERENZIATI

Per la pubblica amministrazione restano in vigore gli obblighi di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato e di disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale. Spetta inoltre a ciascun dirigente organizzare il proprio ufficio adottando nei confronti dei dipendenti fragili, nonché dei genitori di minori in quarantena o che svolgono la didattica a distanza ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in smart working, anche attraverso l’adibizione a mansione diversa compresa nella medesima categoria o area di inquadramento contrattuale. 

Per i datori di lavoro privati, invece, l’utilizzo dello smart working resta fortemente raccomandato, così come è parimenti consigliata la differenziazione dell’orario di ingresso dei dipendenti.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

A decorrere dal 18 gennaio 2021 è previsto che le scuole secondarie di II secondo grado adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno il 50% di essa (e fino a un massimo del 75%) si svolga in presenza.

È confermato, invece, lo svolgimento in presenza dell’attività didattica dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (elementari e medie).

AREA ARANCIONE 

In tali zone, a modifica e integrazione delle disposizioni valide nell’area gialla, è disposto/a:

  • il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione nonché in un comune diverso da quello di residenza/abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • la possibilità di spostarsi dai “piccoli” comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini (con esclusione dei capoluoghi di provincia);
  • la facoltà di recarsi presso un’altra abitazione privata, in ambito comunale e nella fascia oraria non coperta dal “coprifuoco”, fino a un massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di 14 anni e ai disabili o non autosufficienti conviventi);
  • la sospensione dei servizi di ristorazione, restando consentita la sola possibilità di consegna a domicilio e di asporto fino alle ore 22 o fino alle 18 per le attività di bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ateco 56.3) e di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (codice ateco 47.25);
  • la chiusura di musei e mostre.

AREA ROSSA 

In tali zone, a modifica e integrazione delle disposizioni valide nell’area gialla, è disposto/a:

  • il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione nonché all’interno della stessa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute;
  • analogamente all’area arancione, la sospensione dei servizi di ristorazione con le sole possibilità della consegna a domicilio e dell’asporto fino alle ore 22 o fino alle 18 per le attività di cui ai codici ateco 56.3 e 47.25;
  • la spostamento verso un’altra abitazione privata in ambito comunale nonché dai piccoli comuni alla stregua di quanto previsto per le regioni arancioni;
  • la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 del DPCM (e.g. apparecchiature informatiche, articoli igienico-sanitari, biancheria e carburante), delle edicole, dei tabaccai e delle farmacie;
  • la chiusura dei centri sportivi anche se l’attività sia svolta all’aperto. Resta comunque consentita l’attività motoria svolta in forma individuale in prossimità della propria abitazione;
  • la sospensione delle mostre e dei musei nonché delle attività inerenti servizi della persona, fatta eccezione per lavanderie, pompe funebri, parrucchieri e barbieri;
  • la didattica a distanza già dalla seconda media (salvo le attività con minori disabili) mentre resta in presenza quella dell’infanzia, delle elementari e della prima media.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.