Licenziamento ingiurioso: la giurisprudenza sull’onere probatorio del dipendente.

Last Updated on Giugno 19, 2020

Di: Avv. Wanda Falco

Il licenziamento ingiurioso è una fattispecie di creazione giurisprudenziale che è integrata nel caso in cui per la forma o per le modalità della sua adozione sia lesiva del decoro, dell’onore e della dignità del lavoratore.

Esso ricorre, ad esempio, nei casi in cui l’azienda dia una pubblicità non necessaria al recesso accompagnandolo a gratuite considerazioni sulle qualità personali o professionali del lavoratore o attribuendogli condotte infamanti, tali da incidere concretamente nella sfera giuridica del dipendente.

Come vedremo la illegittimità del licenziamento non necessariamente ne implica il carattere ingiurioso e, poiché non basta addurre l’illegittimità del licenziamento per renderlo automaticamente ingiurioso, si richiede al lavoratore un rigoroso adempimento dell’onere probatorio.

Vediamo, pertanto, nel dettaglio la nozione di licenziamento ingiurioso così come elaborata dalla giurisprudenza, nonché una casistica dalla quale emerge come sia rigorosa la prova del carattere ingiurioso del recesso richiesta al lavoratore in sede giudiziale.

Licenziamento ingiurioso: illiceità e illegittimità non vanno di pari passo

La natura ingiuriosa del licenziamento, da cui scaturisce l’obbligo di risarcimento del danno, non si identifica né può essere confusa con la mancanza di giustificazione del licenziamento ovvero con l’illegittimo esercizio del potere disciplinare: l’istituto è completamente distinto dall’illegittimità del licenziamento, nel senso che il giudice può accertare il carattere ingiurioso del recesso datoriale anche ove questo sia legittimo o viceversa può dichiarare il licenziamento illegittimo, ma non ingiurioso (Cass. 24974/2010; Cass. 23686/2015).

Dunque, la carenza di giusta causa o di giustificato motivo non implica automaticamente il carattere ingiurioso del licenziamento e le modalità offensive possono essere rinvenute anche in un recesso pienamente valido ed efficace: liceità e legittimità operano su piani nettamente distinti.

Ciò in quanto il carattere ingiurioso del recesso riguarda la forma dello stesso: oggetto dell’accertamento non deve, quindi, essere l’illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, per cui “l’eventuale ulteriore danno diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato” (Cass. 12204/2016).

Come vedremo, infatti, neanche la non veridicità dei fatti addebitati al lavoratore, implica automaticamente che il licenziamento possa essere qualificato ingiurioso. 

Ma allora quali caratteristiche deve avere il licenziamento per essere definito ingiurioso?

Per dar luogo ad un danno risarcibile “il licenziamento deve concretarsi – per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore licenziato, connotazione che non s’identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso” (Cass. 22536/2014).

Il licenziamento ingiurioso ricorre soltanto in presenza di una particolare offensività e non necessità delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio

In sostanza, trattandosi di un’ipotesi di licenziamento di creazione giurisprudenziale che può far sorgere un diritto al risarcimento del danno, il dipendente è tenuto a provare sia l’offensività della forma in cui è stato irrogato il licenziamento che l’evento lesivo della sua sfera giuridica, lesione che, come vedremo, spesso è esclusa nel caso in cui il lavoratore abbia subito trovato una nuova occupazione. 

Casistica

Caso 1. Diffusione in azienda della lettera di licenziamento

Alla luce di quanto premesso nel paragrafo precedente, è stato escluso il carattere ingiurioso del recesso per la mera diffusione in ambito aziendale della lettera di licenziamento, considerato che il lavoratore non aveva provato alcun danno, avendo trovato occupazione presso altro datore di lavoro, a conferma del fatto che l’immagine professionale non era stata pregiudicata dal licenziamento (Cass. 5885/2014).

Caso 2. Consegna della lettera di licenziamento in presenza dell’avvocato dell’azienda

Analogamente la Suprema Corte ha ritenuto che la mera presenza dell’avvocato di fiducia del datore di lavoro al momento della consegna della lettera di contestazione o anche l’eventuale cognizione da parte dello stesso del contenuto, non implica di per sé che il licenziamento sia ingiurioso. Inoltre, il mero allontanamento dal luogo di lavoro, anche laddove avvenga in una struttura di ristrette dimensioni e sia, quindi, percepibile dai colleghi, non concreta, di per sé, le particolari modalità ingiuriose richieste dalla giurisprudenza per integrare la fattispecie (Cass. 5760/2019).

Caso 3. Addebito di fatti molto gravi rivelatisi infondati

Sulla base dei principi sopra esposti la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito secondo cui il carattere ingiurioso del licenziamento era da ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, rivelatisi poi infondati, che erano tali da determinare una significativa lesione dell’onore e della reputazione dell’immagine professionale. Nella specie, si trattava di una dipendente dal 1995 con mansioni dirigenziali di responsabilità, che si era vista estromettere dal posto di lavoro ad un’età e in una condizione di salute che la rendevano particolarmente vulnerabile e con addebiti che comportavano necessariamente un deleterio impatto sulla sua reputazione professionale, per le conseguenze derivanti dalla conoscenza dei motivi del licenziamento nell’ambiente di lavoro. La motivazione della Corte territoriale si incentra così sostanzialmente sulla gravità dell’addebito, non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso è stato contestato o a diverse concorrenti circostanze. Come si è detto, una motivazione del genere, che non riguarda la forma del licenziamento, non è sufficiente a fondare la qualifica di licenziamento ingiurioso (Cass. 12204/2016).

Infine, si segnala un’altra pronuncia secondo cui è ingiurioso il licenziamento solo se di esso “l’azienda dia indebita e non necessaria pubblicità, che si accompagni a gratuite considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore e/o che gli attribuisca condotte infamanti secondo il comune sentire”. Tali circostanze non sono emerse nel caso del dirigente accusato di aver instaurato una procedura atta a fornire illecitamente fondi finalizzati allo svolgimento di un’attività di propaganda in termini scorretti: nonostante fosse emersa la totale inesistenza dei fatti addebitati i giudici hanno escluso il carattere ingiurioso del recesso invitando a non confonderlo con il licenziamento ingiustificato (Cass. 13875/2016).

Conclusioni

Non ogni licenziamento illegittimo è necessariamente ingiurioso e viceversa non ogni licenziamento legittimo è automaticamente rispettoso della dignità e dell’onore del lavoratore. In sostanza il lavoratore che voglia un risarcimento del danno derivante dal carattere ingiurioso del licenziamento deve provare rigorosamente l’evento dannoso attraverso le concrete modalità di irrogazione del recesso, non essendo sufficiente l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento. 

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