NEWSFLASH: BREAKING NEWS – Cambiano le regole per chi continua a lavorare dal 14 marzo 2020

Last Updated on Marzo 16, 2020

Il Governo e i Sindacati hanno firmato un Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento contiene linee guida condivise per l’adozione di protocolli di sicurezza.

REGOLE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

  1. Obblighi di informazione: il datore di lavoro deve informare i dipendenti circa le disposizioni delle Autorità, sul divieto di presentarsi al lavoro con temperatura superiore a 37.5° o con sintomi influenzali; sulla possibilità di non essere ammesso in azienda se sussistono condizioni di pericolo; sull’obbligo di rispettare le norme e a informare tempestivamente il datore di lavoro di qualsiasi sintomo influenzale.
  2. Modalità di ingresso in azienda: possibilità di essere sottoposto a controllo della temperatura prima dell’ingresso in azienda e non ammissione se la temperatura è sopra ai 37.5°; divieto di accesso a chi negli ultimi 14 giorni sia  stato a contatto con soggetti positivi o zone a rischio, previa informativa privacy specifica che potrà essere fornita tramite l’affissione in luogo accessibile ai dipendenti  ingresso e/o infermerie.
  3. Comportamento e gestione del personale in azienda: se il dipendente sviluppa febbre e/o sintomi influenzali e/o di infezione respiratoria deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e il datore di lavoro deve procedere all’isolamento del dipendente e dei colleghi presenti negli stessi locali, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro deve procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e usare i numeri di emergenza; l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per identificare i contatti stretti. Durante l’indagine, l’azienda può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro.
  4. Limitazione dell’accesso a fornitori esterni: individuazione di procedure specifiche per il transito e l’uscita nel rispetto delle distanze; installazione di servizi igienici a parte per il personale esterno; riduzione dell’accesso ai visitatori che possono essere sottoposti alle predette regole aziendali, previa informativa privacy specifica che potrà essere fornita tramite l’affissione in luogo accessibile ai dipendenti all’ingresso e/o infermerie; monitoraggio del servizio di trasporto aziendale, estensione del protocollo sanitario alle aziende in appalto presentii in sede.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

  1. Pulizia e sanificazione in azienda: pulizia quotidiana e santificazione periodica; sanificazione e ventilazione specifica in caso di persone positive al COVID secondo indicazioni ministeriali; pulizia e sanificazione a fine turno di tastiere, mouse, touch, etc.; pulizie straordinarie anche durante chiusure coperte da ammortizzatori sociali.
  2. Precauzione igieniche personali: obbligo di messa a disposizione di idonei detergenti per lavaggio frequente delle mani.
  3. Dispositivi di protezione individuale: se non è possibile mantenere la distanza di un metro, il datore di lavoro deve fornire le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, tute, camici, cuffie, etc.) conformemente alle disposizioni di autorità scientifiche e sanitarie in conformità alle indicazioni OMS: è favorita la preparazione del liquido detergente da parte dell’azienda.
  4. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumo, distributori, etc.): l’accesso alle aree deve essere contingentato, con ventilazione continua e tempo ridotto di sosta e condizioni igieniche sanitarie, con garanzia di sanificazione periodica di tutte le superfici.
  5. Organizzazione aziendale: le aziende potranno (anche con intesa OOSS) disporre la chiusura di reparti, rimodulare livelli produttivi, assicurare turnazione dei dipendenti e compartimentazione di gruppi autonomi e distinti di lavoratori, utilizzare ovunque ove possibile, lo smart working e utilizzare ammortizzatori sociali per tutta la compagine aziendale; utilizzare istituti contrattuali (par, rol, banca, ore) e ammortizzatori, e infine, ferie maturate; sospensione trasferte e viaggi.
  6. Gestione entrata e uscita dei dipendenti: favorire orari scaglionati e/o utilizzare ingressi separati.
  7. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: limitazione spostamenti tra i siti, divieto di riunioni in presenza, annullamento attività di formazione in aula, etc.
  8. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS: la sorveglianza sanitaria prosegue e devono essere facilitate le visite, in collaborazione con medico competente e RLS. Il medico competente deve segnalare eventuali situazioni di fragilità o patologie, nel rispetto della privacy.
  9. Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione: si deve costituire un Comitato di applicazione e verifica del protocollo con le rappresentanze sindacali e RLS.

Chi posso contattare per saperne di più?

Per supportare le aziende, abbiamo costituito un team specializzato e dedicato a questa emergenza, coordinato dai nostri partner Aldo Bottini e Lea Rossi, ai quali potete rivolgervi per ogni necessità (sab@toffolettodeluca.it)

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.