NEWSFLASH: Decreto Agosto – nuovi incentivi alle assunzioni e decontribuzione sud

Last Updated on Ottobre 13, 2021

Il D.L. 104/2020, entrato in vigore il 15 agosto, allo scopo di incrementare e sostenere l’occupazione, ha introdotto nuove forme di incentivazione alle assunzioni, rivolta a tutti i datori di lavoro ed una forma di decontribuzione, allargata a tutti i rapporti di lavoro in essere al 1 ottobre, in determinate regioni del sud italia.

Gli incentivi alle assunzioni (Art. 6 D.L. 104/20) consistono nell’esonero contributivo per 6 mesi per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 7 D.L. 104/20).

L’incentivo alle assunzioni/trasformazioni consiste nell’esonero dal pagamento di tutti i contributi, a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, fino ad un massimo di Euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quindi con un plafond mensile di Euro 671,66).

L’incentivo non è previsto per i contratti di apprendistato e per il lavoro domestico, inoltre non è applicabile nel caso di assunzione di un lavoratore/trice che abbia avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un contratto a tempo indeterminato presso la medesima azienda.

Nel settore del Turismo e degli stabilimenti termali l’incentivo è riconosciuto, per un massimo di tre mesi, anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. Anche in questo caso laddove si proceda alla conversione di tali rapporti in contratti a tempo indeterminato l’incentivo viene riconosciuto per un massimo di 6 mesi.

L’incentivo vale per le assunzioni e trasformazioni effettuate a partire dal 15 agosto scorso e fino al 31/12/2020.

La decontribuzione (Art. 27 D.L. 104/20) consiste nell’esonero dal versamento dei contributi, (a carico del datore di lavoro e sempre con esclusione di premi e contributi dovuti ad INAIL), nella misura del 30%, per tutti i rapporti di lavoro, anche già in essere, nelle regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE (o compreso tra il 75 e il 90%) e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale. La decontribuzione sarà attiva per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2020.

Hanno diritto all’esonero tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione dei datori di lavoro domestico e del settore dell’agricoltura, limitamenti ai rapporti di lavoro dipendente che hanno sede nelle regioni obiettivo. Non sarà quindi applicabile ai rapporti instaurati o aventi sede in altre regioni anche se il datore di lavoro ha sede nelle regioni obiettivo.

Tale agevolazione è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.

Vale la pena ricordare che, oltre a questi nuovi incentivi, nel nostro ordinamento esistono numerosissime forme di agevolazioni, che attentamente utilizzate consentono importanti saving sul costo del lavoro. Ad esse abbiamo dedicato lo scorso 9 luglio un apposito webinar e pubblicato un White Paper che stiamo provvedendo ad aggiornare e che è prenotabile, nella versione aggiornata ed integrata con le presenti novità, scrivendo a comunicazione@toffolettodeluca.it

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.