Riaperti i termini per accedere al Fondo Nuove Competenze

Last Updated on Febbraio 17, 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha pubblicato il 12 febbraio scorso il Decreto del 22 gennaio 2021 che, modificando il precedente provvedimento (Decreto del 9 ottobre 2020), regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze istituito dall’art. 88 del DL Rilancio e destinato al finanziamento della formazione dei lavoratori nelle aziende che intendono riorganizzarsi a seguito dell’emergenza COVID-19.

L’obiettivo dello strumento, come noto, è consentire alle imprese del settore privato di realizzare specifiche intese collettive (a livello aziendale o territoriale) di rimodulazione dell’orario di lavoro, destinandone parte a percorsi formativi finalizzati a sviluppare nuove competenze in grado di far fronte alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda o per favorire la ricollocazione dei lavoratori sul mercato. 

Il Fondo finanzia tutti i costi retributivi e contributivi delle ore di lavoro del personale impegnato nelle attività formative, senza alcun limite di importo (diversamente da quanto avviene con gli ammortizzatori sociali) per un massimo di 250 ore a dipendente. Non rientrano tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive, di TFR e il premio di produzione.

Il Fondo non finanzia l’erogazione della formazione che può tuttavia essere finanziata oltre che con risorse proprie da parte dell’Azienda, anche ricorrendo ai Fondi Interprofessionali. 

Il nuovo Decreto ha esteso dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per sottoscrivere gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e ha introdotto il medesimo termine per la presentazione delle relative domande all’ANPAL. A differenza di quanto previsto nella precedente versione del Decreto – che non fissava alcuna data per la presentazione delle istanze, trasmissibili sino ad esaurimento della dotazione – il nuovo provvedimento dispone quale ultimo giorno utile per l’accesso al Fondo il 30 giugno 2021 e ciò al fine di evadere le procedure di rendicontazione di spesa entro il successivo 31 dicembre.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, come già disposto, devono prevedere:

  • i fabbisogni formativi dell’azienda anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello pari o superiore a 3 o 4 EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) da parte dei dipendenti coinvolti nei percorsi formativi;
  • il progetto formativo contenente l’individuazione: 

(i) delle competenze da acquisire all’esito del percorso, delle relative modalità di svolgimento e della sua durata;

(ii) dei soggetti destinatari (dipendenti e somministrati, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale); 

(iii) del soggetto erogatore della formazione (enti accreditati, Università statali e non, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, centri di ricerca e la stessa impresa, laddove sia in possesso dei necessari requisiti e tale capacità sia stata  riconosciuta nell’accordo collettivo);

(iv) delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, di personalizzazione dei percorsi di apprendimento nonché di verifica delle competenze acquisite al termine della formazione;

  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • il numero di ore da destinare alla formazione, nel limite massimo di 250 per ciascun lavoratore.

Per quanto riguarda la procedura, a decorrere dal 18 gennaio u.s. (in sostituzione della precedente modalità via pec) è disponibile il servizio online all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/ al quale si accede con l’identità SPID.

Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’ANPAL che stabilisce anche l’importo massimo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. L’Ente eroga, tramite l’INPS, il contributo in due tranche: anticipazione del 70% e saldo del 30% a conclusione del percorso formativo.

Ai fini dell’approvazione, l’ANPAL richiede alla Regioni interessate di esprimere un parere sul progetto formativo che, decorsi dieci giorni dalla richiesta, si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. In caso di rigetto, l’istanza può essere ripresentata.

I percorsi formativi devono concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda (120 in caso di coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali). Tali termini, come chiarito dall’ANPAL, non sono perentori, per cui, in presenza di compravate ragioni, possono essere estesi previa richiesta del datore e successiva valutazione dell’Ente.

La dotazione complessiva del Fondo Nuove Competenze è allo stato di 730 milioni di euro.

Nel panorama delle misure introdotte a contrasto dell’emergenza epidemiologica e della conseguente crisi economica, il Fondo si presenta dunque quale misura alternativa ai licenziamenti e alla collocazione dei lavoratori in cassa integrazione, dando una risposta concreta alle esigenze delle imprese: la riqualificazione dei lavoratori. 

Sulla scorta delle prime esperienze di successo, lo Studio ha predisposto una metodica ed una procedura specifica, al fine di aiutare tutte le imprese interessate ad utilizzare nei brevi tempi previsti, questo interessante strumento.

Chi posso contattare per saperne di più?

Abbiamo costituito un team per accompagnare le Aziende in tutte le attività necessarie a disegnare e richiedere l’accesso al Fondo con l’obiettivo di favorire un utilizzo virtuoso dei cali di attività e attivando percorsi formativi utili a compensare mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda o per favorire la ricollocazione dei lavoratori.

Fondo Nuove Competenze è il pacchetto di servizi creato dallo Studio per le Imprese che intendono accedere al Fondo. 

  • Fase 1: Analisi dei bisogni e individuazione delle strategie;
  • Fase 2: Elaborazione del progetto; 
  • Fase 3: Accordo sindacale; 
  • Fase 4: Presentazione istanza;
  • Fase 5: Richiesta acconto;
  • Fase 6: Richiesta saldo.

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